Regolamento Nazionale degli Ufficiali di gara del CSI

Regolamento Nazionale degli Ufficiali di Gara in vigore dal 2010
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Competenze e funzioni arbitrali
A norma di quanto previsto dall'articolo 104 dello Statuto, gli Ufficiali di gara del CSI partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.
La responsabilità sulle strutture arbitrali, costituite secondo quanto previsto dal presente Regolamento, è di competenza per ciascun livello associativo dell’organo di Presidenza.
Gli Ufficiali di gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Art. 2 – Suddivisione degli Ufficiali di gara
Gli Ufficiali di gara del CSI si dividono in:
• Arbitri e Giudici in attività;
• Arbitri e Giudici tutors (direttori di gara ancora in attività oppure non più in attività).

Agli Ufficiali di gara, a seconda delle loro funzioni, possono essere riconosciute specifiche qualifiche, quali: Assistenti, Osservatori, Segnapunti, Cronometristi ecc. al fine di rendere migliore e più funzionale lo svolgimento delle competizioni.

Art. 3 – “Arbitri e Giudici in attività”
Gli “Arbitri e i Giudici in attività” assicurano, col loro servizio di volontari, lo svolgimento delle attività sportive organizzate dal CSI, ciascuno con la qualifica propria prevista per ogni disciplina sportiva.
La qualifica di Arbitro o di Giudice del CSI come “Aspirante” si acquisisce dopo la frequenza con esito positivo di un Corso organizzato o autorizzato dalla SNES; il passaggio ad “Effettivo” avviene, su decisione della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato di appartenenza, dopo un congruo periodo di prova, di norma coincidente con un anno sportivo.

Art. 4 – “Arbitri e Giudici tutors”
Gli “Arbitri e i Giudici tutors” hanno il compito di assistere, suggerire, sviluppare e incrementare le potenzialità degli “Arbitri e Giudici in attività”.
Agli “Arbitri e Giudici tutors”, i quali partecipano alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'Associazione, è demandato il compito di contribuire al miglioramento delle capacità arbitrali dei colleghi meno esperti.
Per ottenere la qualifica di “tutor”, gli arbitri dovranno dimostrare una comprovata preparazione tecnico-regolamentare e una buona conoscenza associativa.
La qualifica di “tutor” viene proposta per gli Ufficiali di gara dalla Commissione Provinciale Arbitri e giudici di gara al Consiglio del Comitato CSI che si esprimerà sull’eventuale conferimento.

Art. 5 – Tesseramento
Tutti gli Ufficiali di gara del CSI devono essere tesserati in favore della Polisportiva di Comitato con la specifica qualifica arbitrale rivestita.
Per i direttori di gara che si tesserano anche per una Società sportiva CSI differente dalla Polisportiva di Comitato, la tessera emessa in favore della Polisportiva di Comitato viene assegnata d’ufficio alla Società sportiva e su di essa viene specificata la qualifica arbitrale rivestita.
È consentito, rivestire la qualifica di Ufficiale di gara nel CSI per diverse discipline sportive e tesserarsi, contemporaneamente, come atleta.

Art. 6 – Incompatibilità
Lo status di Ufficiale di gara del CSI è incompatibile con analoga qualifica per la stessa disciplina sportiva presso un altro Ente di promozione sportiva, fatto salvo per quanto previsto da eventuali convenzioni/accordi locali.
Gli Ufficiali di gara, pur appartenenti ad altra Federazione Sportiva Nazionale o ad altro Ente di promozione sportiva, sono tenuti a partecipare attivamente alla vita e alle attività delle strutture arbitrali dell'Associazione.

L'ALBO DEGLI UFFICIALI DI GARA DEL CSI

Art. 7 – Iscrizione
È istituito presso la Presidenza nazionale l'"Albo nazionale degli Ufficiali di gara del CSI" al quale sono tenuti ad iscriversi tutti gli Arbitri e i Giudici che conseguono la qualifica di “Effettivo”.
Si tratta di un unico Albo con l’indicazione dei relativi codici per:
- gli “Arbitri e Giudici in attività” (territoriali, regionali, nazionali),
- gli “Arbitri e Giudici tutors”,
L’albo, inoltre, dovrà prevedere dei codici aggiuntivi per le differenti specifiche arbitrali, in particolare: per gli “Assistenti”, per gli “Osservatori arbitrali”, per i “Cronometristi”, per i “Segnapunti”.
Gli Ufficiali di gara sono suddivisi per disciplina sportiva ed elencati con l'indicazione del Comitato territoriale di appartenenza e della data di iscrizione all'Albo.

Art. 8 – Perdita della qualifica
La qualifica di Ufficiale di gara del CSI si perde per:
- dimissioni;
- mancato rinnovo annuale della tessera associativa;
- cancellazione dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare assunto dai competenti organi dell'Associazione;
- cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.
La cessazione dell'appartenenza all'Albo è disposta alla fine di ogni anno sportivo dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato di appartenenza che ne darà agli interessati comunicazione ufficiale tramite raccomandata a/r. Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere, entro 10 giorni dalla sua ricezione, alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la quale deve decidere prima dell'inizio del nuovo anno sportivo e comunque non oltre il 30 settembre.

I ruoli tecnici degli Ufficiali di gara

Art. 9 – Inquadramento
Ai fini della gestione tecnica delle risorse arbitrali, tutti gli Ufficiali di gara in attività sono inquadrati nei seguenti ruoli tecnici:
- Ruoli territoriali;
- Ruoli regionali;
- Ruoli nazionali.

Art. 10 – Ruoli territoriali
Fanno parte dei Ruoli territoriali del Comitato CSI di appartenenza tutti gli Arbitri e i Giudici (anche “tutors”) in attività sia “Aspiranti” sia “Effettivi”.
Gli Ufficiali di gara dei Ruoli territoriali assicurano il servizio arbitrale per tutta l'attività del Comitato di appartenenza secondo le modalità organizzative predisposte e gestite dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.

Art. 11 – Ruoli regionali
I Ruoli regionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara “effettivi” abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello regionale.

I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli regionali sono così stabiliti:
- appartenenza ai Ruoli territoriali del proprio Comitato da almeno 2 anni (considerando anche l’anno di tirocinio dell’arbitro o del giudice di gara);
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione territoriale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 2 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi proposti dalla Commissione regionale Arbitri e comunque aver partecipato allo stage regionale/interregionale arbitri previsto annualmente.
Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai Ruoli regionali.
È possibile fare parte contemporaneamente di due ruoli a livello regionale.
L'iscrizione nei Ruoli regionali è deliberata dal Consiglio regionale CSI su proposta della Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara.
Le candidature per i nuovi inserimenti degli “Arbitri e dei Giudici di gara effettivi” sono annualmente presentate dai Consigli dei Comitati della regione su proposta della rispettiva Commissione Arbitri e Giudici del Comitato.
Annualmente, entro il 31 dicembre, la Commissione regionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli regionali inserendovi coloro ai quali il Consiglio regionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara regionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età stabiliti dalla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara.
Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli regionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli territoriali del Comitato di appartenenza.

Art. 12 – Ruoli nazionali
I Ruoli nazionali sono formati dagli Arbitri e dai Giudici di gara “effettivi” abilitati a dirigere gare o a svolgere il ruolo di giudici in manifestazioni del livello nazionale.
I requisiti per fare parte e potere permanere nei Ruoli nazionali sono così stabiliti:
- appartenenza ai Ruoli regionali da almeno 2 anni;
- età: limite minimo e massimo secondo quanto riportato nell'allegata Tabella 1;
- giudizio tecnico positivo formulato dalla Commissione regionale Arbitri;
- avere arbitrato, nel corso dell'anno sportivo precedente, almeno 20 gare a livello territoriale per gli sport di squadra e almeno 4 per gli sport individuali;
- frequentare i momenti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale Arbitri e comunque aver partecipato allo stage nazionale arbitri previsto annualmente;
- non aver riportato, durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, una valutazione complessiva negativa nell’operato arbitrale (attitudine, efficienza fisica, tecnica nella direzione delle gare, conoscenza tecnico-regolamentare).
Il venir meno di uno dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dai ruoli nazionali.
Nel caso di valutazione complessiva negativa da parte della Commissione Arbitri e giudici nazionali sull’operato arbitrale durante lo svolgimento degli eventi sportivi nazionali, l’arbitro non potrà essere convocato a dirigere gare di livello nazionale per un massimo di due anni sportivi, successivi e consecutivi a quello cui viene notificata la valutazione negativa.
È possibile fare parte di un solo ruolo a livello nazionale.
L'iscrizione nei Ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici regionali è deliberata dalla Presidenza nazionale del CSI su proposta della Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara.
Annualmente, entro il 30 marzo, la Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara aggiorna i Ruoli nazionali inserendovi coloro ai quali la Presidenza nazionale ha concesso, ai sensi dei commi precedenti, la qualifica di "Ufficiale di gara nazionale" e cancellando coloro per i quali vengano meno i requisiti tecnici o di età prescritti.
Gli Arbitri e i Giudici dei Ruoli nazionali continuano a fare parte a pieno titolo dei Ruoli regionali e territoriali della regione e del Comitato di appartenenza.

LE COMMISSIONI TERRITORIALI, REGIONALI E NAZIONALE ARBITRI E GIUDICI DI GARA DEL CSI

Art. 13 – Nomina e composizione della Commissione territoriale
In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 74 dello Statuto, presso ciascun Comitato territoriale del CSI è costituita la "Commissione Arbitri e Giudici del Comitato".
La Commissione è nominata dal Consiglio del Comitato per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal Comitato e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara.
Possono far parte della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di “Effettivo”, gli Ufficiali di gara “tutors” e arbitri non più in attività di indubbia esperienza e competenza.
La Commissione, di concerto con la Presidenza del Comitato, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative. Le “Sezioni disciplinari” possono organizzarsi con norme proprie approvate dal Consiglio provinciale di appartenenza, purché non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 14 – Compiti della Commissione territoriale
La Commissione Arbitri e Giudici del Comitato ha i seguenti compiti:
- promuovere all'interno del Comitato e nel territorio di competenza dello stesso la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con le articolazioni locali della SNES nell'organizzazione e nella gestione dei corsi per nuovi Arbitri o Giudici;
- promuovere e organizzare, in collaborazione con le strutture del Comitato e le articolazioni locali della SNES, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del Comitato;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive organizzate dal Comitato e dalle sue Società sportive;
- proporre al Consiglio del Comitato i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva del Comitato;
- disporre il passaggio ad “effettivo” degli Ufficiali di gara “aspiranti”;
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli “Osservatori arbitrali”, le prestazioni arbitrali e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- proporre alla Commissione nazionale Arbitri e Giudici di gara la concessione della qualifica di “tutor”;
- proporre al Consiglio territoriale del CSI le candidature degli Arbitri e dei Giudici di gara del Comitato per i ruoli regionali;
- proporre la concessione del titolo onorifico di “arbitro benemerito del Comitato CSI” a coloro che, pur non svolgendo attività effettiva, hanno acquistato particolari meriti o encomi associativi durante il percorso arbitrale all’interno dell’Associazione. La benemerenza sarà conferita dal Consiglio provinciale del Comitato CSI;
- disporre la cessazione dell'appartenenza all'Albo degli Ufficiali di gara del Comitato per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione;
- autorizzare o non concedere il trasferimento di un Ufficiale di gara ad altro Comitato territoriale CSI, secondo la procedura stabilita all’articolo 27 del presente Regolamento.

Art. 15 – Nomina e composizione della Commissione regionale
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 47 dello Statuto, presso ciascun Comitato regionale del CSI è costituita la "Commissione regionale Arbitri e Giudici".
La Commissione è nominata dal Consiglio regionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata in regione e per la quale risultano tesserati Arbitri o Giudici di gara.
Possono far parte della Commissione regionale Arbitri e Giudici gli Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e gli Ufficiali di gara “tutors” appartenenti ad uno dei Comitati della regione.
La Commissione, di concerto con il Presidenza regionale, può articolarsi in "Sezioni disciplinari" e avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

Art. 16 – Compiti della Commissione regionale
La Commissione regionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:
- promuovere all'interno dell'Associazione e nel territorio regionale la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- promuovere e organizzare, di concerto con il Consiglio regionale e in collaborazione con le Commissioni territoriali e le articolazioni locali della SNES, l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici della regione;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive regionali;
- garantire il servizio arbitrale nei Comitati della regione che non dispongono di Ufficiali di gara nel numero e nella qualità necessari per la loro attività locale in attuazione di specifiche disposizioni emanate dal Consiglio regionale e utilizzando in tal senso Arbitri e Giudici di altri Comitati della regione;
- proporre al Consiglio del Comitato i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva regionali;
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli “Osservatori arbitrali”, le prestazioni arbitrali e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- proporre al Consiglio regionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara regionale" ai candidati proposti dalle strutture territoriali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- proporre al Consiglio regionale del CSI le candidature degli arbitri regionali per i ruoli nazionali degli Arbitri e dei Giudici di gara;
- aggiornare annualmente i ruoli regionali.

Art. 17 – Nomina e composizione della Commissione nazionale
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, è costituita presso la Presidenza nazionale del CSI la "Commissione nazionale Arbitri e Giudici".
La Commissione è nominata dal Consiglio nazionale per la durata di un quadriennio associativo coincidente con il mandato del Consiglio stesso ed è composta da un coordinatore e da almeno un ufficiale di gara per ciascuna disciplina sportiva effettivamente praticata dal CSI.
Possono far parte della Commissione nazionale Arbitri e Giudici del Comitato Ufficiali di gara in attività con la qualifica di effettivo e Ufficiali di gara “tutors”.
La Commissione, di concerto con la Presidenza nazionale, può avvalersi, per un migliore e più efficiente espletamento delle sue funzioni, anche di Ufficiali di gara che non ne facciano parte ai quali affidare specifiche funzioni tecniche o organizzative.

Art. 18 – Compiti della Commissione nazionale
La Commissione nazionale Arbitri e Giudici ha i seguenti compiti:
- promuovere all'interno dell'Associazione la cultura dell'arbitraggio come esperienza di crescita personale e di servizio associativo;
- collaborare con la SNES per la definizione dei percorsi formativi degli Ufficiali di gara del CSI;
- promuovere l'aggiornamento degli Arbitri e dei Giudici del CSI;
- promuovere gli Stage interregionali e nazionale per consentire l’accesso dei direttori di gara alle Finali nazionali;
- organizzare il servizio arbitrale per le attività sportive nazionali;
- emanare le norme organizzative per il funzionamento delle Commissioni arbitrali e per le modalità di utilizzazione degli Arbitri e dei Giudici nelle attività sportive del CSI;
- proporre al Consiglio del Comitato i rappresentanti degli Arbitri e dei Giudici negli Organi di giustizia sportiva nazionali;
- proporre alla Presidenza nazionale la concessione della qualifica di "ufficiale di gara nazionale" ai candidati proposti dai rispettivi Consigli regionali ritenuti tecnicamente idonei per tale compito;
- proporre alla Presidenza nazionale la revoca della qualifica di "ufficiale di gara nazionale";
- aggiornare annualmente i ruoli nazionali;
- valutare, sulla scorta dei rapporti forniti dagli “Osservatori arbitrali”, le prestazioni arbitrali (cfr. art. 12) e, se ritenuto opportuno, comunicare agli ufficiali di gara le risultanze delle performance tecniche che li riguardano;
- decidere in via definitiva sulla cessazione dell'appartenenza all'Albo di un Ufficiale di gara disposta dalla Commissione Arbitri e Giudici di gara del Comitato di appartenenza (cfr. art. 8).
- assumere, di concerto con la Presidenza nazionale, ogni altra iniziativa ritenuta utile al miglioramento del servizio arbitrale all'interno del CSI;

DIRITTI E DOVERI DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 19 – Garanzia di servizio
Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti a prestare il loro servizio per garantire lo svolgimento delle attività sportive programmate e organizzate dal CSI.
L'utilizzazione degli Ufficiali di gara è disposta, per i vari livelli di attività, dalle competenti Commissioni Arbitri e Giudici attraverso le proprie strutture tecniche.
Gli Ufficiali di gara non possono rifiutare, senza giustificato motivo, la designazione per una gara o una manifestazione del CSI.

Art. 20 – Principio di correttezza, lealtà e riservatezza
Nell'espletamento delle funzioni arbitrali e nei rapporti con i colleghi e gli altri tesserati al CSI, gli Ufficiali di gara devono mantenere un comportamento improntato alla correttezza, alla lealtà e alla
riservatezza, astenendosi dal dare giudizi sia in merito ai problemi arbitrali sia ai comportamenti tenuti in campo dai tesserati al CSI.

Art. 21 – Idoneità fisica
Gli Ufficiali di gara del CSI devono curare la propria preparazione fisica affinché sia adeguata al servizio da svolgere. Ogni anno dovranno acquisire un certificato medico di idoneità all'arbitraggio.

Art. 22 – Consegna del referto
Gli Ufficiali di gara del CSI sono tenuti, a conclusione della gara o della manifestazione per la quale sono stati designati, a compilare il referto, il rapporto o la relazione previsti e a consegnare questi documenti al competente organo del CSI nei termini e con le modalità previste. La mancata o ritardata consegna di tali documenti costituisce grave infrazione disciplinare.

Art. 23 – Divisa ufficiale
Gli Arbitri e i Giudici svolgono il loro compito nelle gare e nelle manifestazioni sportive indossando la divisa ufficiale del CSI col relativo distintivo. In casi particolari e in mancanza della divisa ufficiale è comunque obbligatorio indossare il distintivo.

Art. 24 – Rimborso delle spese
Il servizio svolto nel CSI dagli ufficiali di gara è volontario e gratuito. Agli Arbitri, ai Giudici e ai Commissari spetta però il rimborso delle spese sostenute per svolgere il loro compito nonché una diaria arbitrale con le modalità e nella misura stabilita dai rispettivi Comitati territoriali.
Per le gare nazionali è previsto soltanto il rimborso delle spese con l'assoluta esclusione di qualsiasi diaria arbitrale.

Art. 25 – Partecipazione a manifestazioni non autorizzate dal CSI
Gli Ufficiali di gara del CSI non possono svolgere il compito di Arbitri e di Giudici al di fuori del CSI o in gare e manifestazioni non autorizzate dai competenti organi associativi. Nel caso in cui il direttore di gara incorra nell’infrazione suddetta, la Commissione Arbitri e giudici provvederà a sospendere in “via cautelativa” l’operatore (il quale non potrà dirigere più gare), fino alla susseguente deliberazione dell’organo associativo preposto.

Art. 26 – Procedura a seguito di richiesta di trasferimento di un Ufficiale di gara ad altro Comitato CSI
L’Ufficiale di gara che intende trasferirsi o svolgere la funzione arbitrale in altro Comitato CSI dovrà, con immediata comunicazione scritta e motivata, comunicarlo alla Commissione Arbitri del Comitato CSI di appartenenza (ovvero quello ove ha svolto e superato il corso abilitante e/o di qualificazione).
La Commissione Arbitri del Comitato CSI di appartenenza può disporre l’accoglimento della richiesta o rifiutarla, motivando la sua decisione.
In caso di accoglimento è fatto obbligo alla Commissione Arbitri del Comitato di appartenenza di trasmettere al Comitato CSI ove l’Ufficiale di gara intende trasferirsi il fascicolo personale dell’interessato.
Avverso la decisione di non accoglimento della richiesta da parte della Commissione Arbitri e giudici del Comitato CSI di appartenenza, l’interessato può ricorrere, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto, al Consiglio del proprio Comitato territoriale CSI che deciderà in ultima e definitiva istanza.
Nel caso in cui un Direttore di gara non si attenesse alla procedura di cui al comma precedente, la Commissione Arbitri del Comitato territoriale sospenderà l’Ufficiale di gara, dandone comunicazione della sospensione anche al Comitato CSI ove l’Ufficiale di gara intendeva trasferirsi, in attesa del pronunciamento dell’organo associativo.
Non è prevista la possibilità di trasferimento di un Direttore di gara da un albo regionale ad un altro, salvo per comprovate motivazioni valutate dal Comitato di appartenenza.

Art. 27 – “Utilizzo temporaneo” degli Ufficiali di gara
Un Comitato CSI (sentito il parere della Commissione Arbitri di Comitato), può autorizzare “l’utilizzo temporaneo” dei Direttori di gara in sua forza, per la direzione di gare di altro Comitato CSI viciniore. Le designazioni arbitrali, in ogni caso, restano di esclusiva competenza del Comitato CSI che autorizza l’utilizzo dei Direttori di gara.

SANZIONI TECNICHE E DISCIPLINARI

Art. 28 – Sanzioni tecniche
I competenti organi tecnici possono assumere nei confronti degli Ufficiali di gara a disposizione, sanzioni di carattere tecnico che non superino la sospensione dall'attività fino a 30 giorni. Per sanzioni tecniche di durata superiore la competenza è della Commissione Arbitri e Giudici del Comitato alla quale spetta pure deliberare sulla cessazione dell'appartenenza all'Albo per persistente inattività o sopravvenuta carenza dei requisiti tecnici richiesti per l'espletamento della specifica funzione.

Art. 29 – Sanzioni associative
Per le infrazioni associative commesse dagli Ufficiali di gara nell'espletamento della loro attività o nello svolgimento della vita associativa, la competenza e i relativi atti vanno rimessi al competente Procuratore associativo regionale secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti del CSI.
Qualora sia posto in essere un provvedimento di natura associativa, il direttore di gara dovrà in ogni caso essere sospeso in “via cautelativa” dalla Commissione Arbitri e giudici di gara fino alla pronuncia definitiva dell’organo associativo competente.

Art. 30 – Comunicazione delle sanzioni arbitrali
Gli Ufficiali di gara hanno il diritto di conoscere eventuali sanzioni a loro carico. Tale obbligo di informativa grava in capo alla Commissione Arbitri e Giudici di gara di appartenenza oppure al Comitato CSI.

SPECIFICHE PER GLI OSSERVATORI ARBITRALI

Art. 31 – Percorso formativo obbligatorio
Gli Osservatori arbitrali hanno il compito di verificare le capacità tecniche ed associative dei direttori di gara nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale. Vengono individuati dalla Commissione Arbitri e Giudici del Comitato in possesso delle necessarie competenze associative, tecniche e personali.
Gli “Arbitri e i Giudici tutors” possono svolgere il ruolo di Osservatori arbitrali solo dopo aver svolto un Corso di formazione organizzato e autorizzato dalla Snes. Requisito essenziale per poter accedere al Corso per Osservatori arbitrali è quello di aver svolto, in qualità di “tutor”, attività con il CSI da almeno 5 anni.

DEROGHE SUI LIMITI D’ETÀ MASSIMI

Art. 32 – Condizioni per le richieste
La Commissione arbitri e giudici regionale/nazionale, ciascuna per l’attività sportiva di propria competenza, esamina annualmente le richieste di deroga relative all’età massima prevista presentate dai direttori di gara.
Le deroghe possono essere concesse e presentate:
1. solo in presenza di valide motivazioni;
2. per lo stesso direttore di gara, anno per anno, per un massimo cinque anni.

Per l’attività locale, l’età massima dei direttori di gara “in attività” è stabilita dal Consiglio del Comitato provinciale.

Art. 33 – Giudici di atletica leggera
Non è fissato alcun limite d’età massima per i giudici di gara d’atletica leggera.

DEVOLUZIONE E RISOLUZIONE DEI CONTENZIOSI

Art. 34 - Alta Corte di Giustizia CONI
Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 97 dello Statuto le Società sportive e i loro tesserati all'atto dell'affiliazione e del tesseramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 e 12 bis dello Statuto del CONI, si impegnano a devolvere all’ Alta Corte di Giustizia e al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport del CONI l'esclusiva competenza per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa a condizione che per ciascun procedimento siano stati preventivamente esauriti i ricorsi all'interno del C.S.I. davanti agli Organi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti associativi.

TABELLA 1: LIMITI DI ETÀ

Disciplina Età minima

Età massima

  Locale Regionali Nazionale Locale Regionale Nazionale
Calcio a 11 16 18 22 NB* 50 50
Calcio a 7  16 18 22 NB* 50 50
Calcio a 5 16 18 22 NB* 50 50
Pallacanestro 16 18 22 NB* 50 50
Pallavolo 16 18 22 NB* 55 55
Judo  16 21 25 NB* 50 50
Karate 16 21 25 NB* 50 50

NB* Per l’attività locale, l’età massima dei direttori di gara “in attività” è stabilita dal Consiglio del Comitato provinciale.

Roma, 13 luglio 2010